REGOLAMENTO PER L'OSSERVATORIO SETTORIALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
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Gli obiettivi dell'osservatorio e il sistema informativo
Art. 1 - L'informazione sistematica sul settore delle costruzioni
Secondo quanto sancito dal CCNL l'Osservatorio ha come primo obiettivo la realizzazione di un
sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali
ed evolutivi scala nazionale e territoriale con specifico riferimento:
a) al trend della domanda pubblica e privata nonché della domanda derivante dagli
investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;
b) ai trend dell'offerta, con riferimento alle tipologie delle imprese, al loro livello di
concentrazione, specializzazione e produttività;
c) all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso, di mobilità
e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli
retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo;
d) all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Art. 2 - Il supporto alla concertazione
Per quanto ulteriormente sancito dal CCNL l'Osservatorio ha come secondo obiettivo quello di
fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello sia nazionale sia
territoriale che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi
quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di
politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.
Art. 3 - Il sistema informativo dell'Osservatorio
In funzione del perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il sistema
informativo dell'Osservatorio sarà articolato come segue:
1) una base informativa destinata a soddisfare gli obiettivi di cui all'art. 1 e da realizzarsi
tramite il rilevamento sistematico, a periodicità costante, dei dati specifici di settore sia
interni agli Enti paritetici sia da fonti esterne;
2) un approfondimento informativo destinato a fornire, a completamento della informativa
di base, analisi specifiche su temi congiunturali individuati dal Comitato Scientifico.
Art. 4 - Le fonti interne dell'informazione di base
L'informativa di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dall'attività ordinaria
delle Casse edili, degli Enti scuola e dei Comitati paritetici territoriali.
Ai fini dell'immediato avvio dell'Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di
raccolta dati e delle relative possibilità di elaborazione, sia della comunicazione interattiva tra
struttura centrale ed Enti territoriali, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare
progressivamente implementabile.
In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:
a) nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli Enti paritetici, a partire dalle schede
statistiche di cui all'art. 37 del CCNL.
I dati dovranno in ogni caso riguardare:
la distribuzione dell'occupazione per qualifica, età e ore lavorate;
la struttura delle imprese per classi di addetti;
gli infortuni, la malattia e la Cassa integrazione;
la certificazione ex art. 18, legge n° 55/90;
le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
prime analitiche informazioni assumibili dal sistema paritetico di formazione
professionale e di prevenzione infortuni.
b) contestualmente a quanto indicato nella precedente lett. a), si procederà a definire il
sistema informatico interattivo a rete per l'ottimizzazione della comunicazione tra struttura
centrale e strutture territoriali.
Tale sistema di collegamento a rete sarà impostato tenendo conto di quanto previsto nel successivo
art. 5 del presente Regolamento.
Art. 5 - Le fonti informative esterne dell'informazione di base
Al fine di implementare i dati reperibili, anche in prospettiva, dalle fonti informative interne,
saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti:
a) da enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi (ISTAT)
sia detentori di dati, ancorchè settoriali, in dipendenza delle proprie attività (INPS, INAIL,
Uffici di collocamento, ecc.);
b) da banche dati, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il settore, quali il
CERVED, le banche dati sugli appalti pubblici nonché altre via via individuabili;
c) elaborazioni prodotte da soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle
tradizionalmente prodotte dall'ANCE e dalle OO.SS.
L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà progressivamente avviata su decisione degli organi di
governo dell'Osservatorio anche in considerazione del livello di aggiornamento e delle condizioni di
accesso.
Ai fini del presente articolo, l'Osservatorio potrà collegarsi, attraverso apposite convenzioni, anche
mediante procedure informatiche, con Banche-dati e Osservatori di Enti pubblici e/o privati, con
attenzione prioritaria verso il costituendo Osservatorio dei lavori pubblici.
Il sistema di informatizzazione dell'Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.
Art. 6 - I prodotti dell'Osservatorio
I dati e le elaborazioni dell'informativa di base saranno specificamente finalizzati alla produzione di
rapporti semestrali articolati anche a livello territoriale.
Inoltre potranno essere prodotti, sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato scientifico,
rapporti di segnalazione finalizzati a fornire elementi informativi riguardanti fenomeni particolari o eccezionali emergenti dai dati dell'informativa di base, sia a livello nazionale che con riferimento a
realtà territoriali.
FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO
Art. 7 - La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili
La Commissione sovraintende al funzionamento dell'Osservatorio, tenendo presenti gli indirizzi del
Comitato scientifico di cui all'art. 8.
A tal fine la Commissione si avvale di una struttura operativa interna con l'ausilio di consulenze e
collaborazioni esterne.
Alla consulenza esterna, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla Commissione, potrà essere
fatto ricorso con particolare riferimento, soprattutto nella fase di avvio, a:
1) classificazione e elaborazione dei dati raccolti presso gli Enti paritetici territoriali;
2) ottimizzazione dei metodi di raccolta dei dati, la loro standardizzazione e la
implementazione progressiva della base informativa;
3) acquisizione dei dati da fonti esterne;
4) predisposizione del materiale informativo, del rapporto periodico e dei rapporti di
segnalazione;
5) progettazione informatica per la raccolta e la elaborazione dei dati e per la
interconnessione a rete tra struttura centrale e strutture territoriali.
Ai fini, inoltre, della elaborazione di indagini e di rapporti su temi specifici di ulteriore
approfondimento la Commissione potrà servirsi di consulenze ovvero di singoli esperti di volta in
volta individuati, in relazione alla specificità dei singoli temi di approfondimento.
Nell'ambito delle risorse complessivamente ad essa destinate, la Commissione approva il budget di
riferimento per il funzionamento dell'Osservatorio in relazione alle attività previste per ogni anno,
preventivamente sottoposto alla valutazione delle associazioni nazionali rappresentate nel Comitato
di Gestione.
Art. 8 - Il Comitato scientifico
Il Comitato è formato da sei membri designati pariteticamente dall'ANCE e dai Sindacati nazionali
sottoscritti.
Uno dei membri di parte imprenditoriale può essere designato dall'INTERSIND.
Competono al Comitato compiti di indirizzo culturale e di valutazione scientifica, anche su
specifiche richieste della Commissione, con particolare riferimento:
a) alla formulazione dei pareri in merito ai criteri di funzionamento dell'Osservatorio;
b) alla formulazione di indirizzi scientifici in merito alla struttura dei rapporti periodici;
c) alla proposta di temi specifici di approfondimento sia sulla base dei rapporti prodotti
dall'Osservatorio sia sulla base di altre valutazioni che il Comitato stesso riterrà di fare.
Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, il Comitato si riunirà:
a) per la predisposizione degli indirizzi culturali e scientifici relativi ai compiti di cui al
comma precedente;
b) in seduta plenaria con periodicità semestrale con riferimento diretto alla produzione dei
rapporti periodici;
c) su richiesta della Commissione in relazione a temi specifici sui quali la Commissione
stessa ritenga necessario acquisire i pareri del Comitato.
Roma, 28 maggio 1996
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