Efficacia
liberatoria – Insussistenza
Pretura
di Teramo 30.6.90
L’imprenditore
edile vincolato dal contratto collettivo nazionale e dai relativi
accordi provinciali, deve
provvedere al versamento degli accantonamenti e dei contributi direttamente
alla Cassa edile, non
avendo, nei confronti di quest’ultima, efficacia liberatoria l’eventuale
liquidazione delle relative
prestazioni da parte dell’imprenditore a favore dei dipendenti, a
seguito di accordo in tal senso
intercorso tra le parti. I contributi e gli accantonamenti dovuti
alla Cassa Edile, infatti, hanno natura
previdenziale per cui di essi né il datore, né i lavoratori possono
disporre, derivando tale indisponibilità
dalla necessità dell’assolvimento dei compiti cui la Cassa edile è
preposta in forza dell’autonomia
collettiva e per il suo stesso funzionamento. |