Prestazioni nazionali integrative del Servizio Sanitario
Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale
l'elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale
la cui attuazione č demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo
attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazione stipulanti il
presente contratto collettivo.
Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno
comportare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farā fronte con le risorse
derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art.37.
A tal fine č dato incarico alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili di
formulare uno schema di regolamentazione, tenendo anche conto della ricognizione
della situazione in atto nelle singole Casse Edili e della evoluzione della legislazione
sanitaria e fiscale.
La proposta della Commissione conterrā anche l'ipotesi di forme assicurative e/o di
convenzionamento con strutture medico-sanitarie.
La Commissione formulerā la propria proposta entro il 30 settembre 2000 in modo da
consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l'accordo nazionale di cui al primo
comma entro il 31 dicembre 2000.
Per gli impiegati l'accordo nazionale verificherā le possibili modalitā di applicazione
delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme assicurative e/o di
convenzionamento.
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