"Attuazione
della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito
di
una prestazione di servizi"
Art.
1.
Campo
d'applicazione
1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso
dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi
transnazionale, distaccano un lavoratore,
per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale
italiano, nell'ambito di un
contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi
che opera in territorio italiano, ovvero
distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso
un'unità produttiva della medesima
impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purchè
in entrambi i casi durante
il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro
tra il lavoratore distaccato e l'impresa
distaccante.
2.
Il presente decreto non si applica alle imprese della marina mercantile
con riguardo al personale navigante.
3.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese
stabilite in uno Stato non membro
che si trovano in una delle situazioni indicate al comma 1.
Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per "lavoratore distaccato"
il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione
europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato, svolge
il proprio lavoro in territorio nazionale italiano.
2. Il periodo limitato di cui al comma 1 è tale quando la durata
del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia
sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento
ad un evento futuro e certo.
Art. 3.
Condizioni
di lavoro
1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, comma
1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del
distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, nonchè dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni
lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati
svolgono la propria attività in posizione di distacco.
2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia
di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento
retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario,
non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di
prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura
di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito
ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa
di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali
è stato disposto il distacco, non è superiore ad otto giorni. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività
del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto
legislativo.
3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo
1, comma 1, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione
e gestione propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti
in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso
dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare
un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori
da loro dipendenti.
4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall'appaltatore
transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell'imprenditore
appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo
la data di cessazione del medesimo.
Art. 4.
Applicabilità
alle imprese di lavoro temporaneo
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia che, in quanto imprese fornitrici di lavoro
temporaneo, distaccano un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice
avente la propria sede o un'unita produttiva in territorio nazionale
italiano, sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, purchè durante il periodo
della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il
lavoratore distaccato e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo.
2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della citata legge
n. 196 del 1997 non è richiesta alle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui al comma 1 che dimostrino di operare in forza
di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall'autorità
competente di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia.
3. L'attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma
2 è rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro trenta giorni dalla richiesta dell'impresa interessata e comporta
la contestuale iscrizione dell'impresa interessata e comporta la
contestuale iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 1,
della citata legge n. 196 del 1997. Il procedimento di rilascio
dell'attestazione è disciplinato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 5.
Collaborazione
amministrativa e cooperazione in materia di informazione
1. Ai fini della collaborazione amministrativa in attuazione delle
disposizioni del presente decreto l'organismo nazionale competente
è la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle competenti
autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, in ordine
ai rapporti di lavoro dei lavoratori distaccati ai sensi degli articoli
1, comma 1, e 4, sono evase dalle direzioni provinciali del lavoro.
Art. 6.
Giurisdizione
1. Il lavoratore distaccato che presta o ha prestato attività lavorativa
nel territorio dello Stato italiano può far valere i diritti e reclamare
la tutela delle condizioni di lavoro garantiti dagli articoli 3
e 4 anche avanti all'autorità giudiziaria di altro Stato con il
quale esista convenzione internazionale in tema di giurisdizione
in materia di rapporti di lavoro.
2. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma
1 venga adita l'autorità giudiziaria italiana, non si applica l'articolo
410 del codice di procedura civile.
Art. 7.
Verifica
1.
Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale procede ad una verifica,
con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal
presente decreto, anche
ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato
di cui all'articolo 1, comma 4, della
legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Allegato
A
(riferimento
art. 3, comma 2)
Le
attività di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, comprendono
tutte quelle del settore edilizio
riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la
modifica o l'eliminazione di edifici
e in particolare i lavori seguenti:
1)
scavo;
2)
sistemazione;
3)
costruzione;
4)
montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5)
assetto o attrezzatura;
6)
trasformazione;
7)
rinnovo;
8)
riparazione;
9)
smantellamento;
10)
demolizione;
11)
manutenzione;
12)
manutenzione lavori di pittura e di pulitura;
13)
bonifica.
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