Lavoratori Stranieri
Adempimenti fiscali contributivi
Lavori pubblici
Sicurezza

 
Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494

come modificato con D.Lgs 19 novembre 1999 n.528 e con D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276
Recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
(Omissis)

Art. 3
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

comma 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico - professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'Inps e dall'Inail, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una appostita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima del'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denunica di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).
(Omissis)

Art. 11.
Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
(Omissis)