come
modificato con D.Lgs 19 novembre 1999 n.528 e con D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276
Recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili
(Omissis)
Art. 3
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
comma 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a unica impresa:
a) verifica l'idoneit� tecnico - professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonch� una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi� rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarit� contributiva. Tale certificato pu� essere rilasciato, oltre che dall'Inps e dall'Inail, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una appostita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarit� contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima del'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denunica di inizio attivit�, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).
(Omissis)
Art. 11.
Notifica
preliminare
1.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo
di vigilanza territorialmente competente,
prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato III,
e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a)
cantieri in cui la durata presunta dei lavori � superiore a 30 giorni
lavorativi e in cui sono occupati
contemporaneamente pi� di 20 lavoratori;
b)
cantieri la cui entit� presunta � superiore a 500 uomini/giorni;
c)
cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco
� contenuto nell'allegato II.
2.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso
il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo 20 del decreto
legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche
preliminari presso gli organi
di vigilanza.
(Omissis)
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