Roma,
in data 04.03.99
Dipartimento
Entrate
Chiarimenti
in merito alla disciplina dei contributi assistenziali e dei contributiversati
alle Casse Edili
1.
Premessa.
Sono
stati richiesti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da
riservare ai contributiassistenziali
ed ai contributi versati alle Casse Edili.Al
riguardo si forniscono le seguenti precisazioni al fine di garantire
l'uniforme applicazionedelle
relative disposizioni.
2.
Contributi assistenziali.
Nella
circolare n. 326/E del 1997 è stata illustrata la nuova disciplina
dei contributi vigente aifini
della determinazione del reddito di lavoro dipendente.È
stato chiarito, tra l'altro, che la nuova lettera a) dell'articolo
48 del testo unico delle impostesui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917(TUIR)
ha stabilito che:
1.
i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore inottemperanza
a disposizioni di legge, cioè quelli il cui mancato pagamento dà
luogo a sanzionidirette
o indirette, non concorrono, senza alcun limite, alla formazione
del reddito;
2.
i contributi per assistenza sanitaria (per tali s'intendono quelli
che danno luogo ad erogazionirivolte
alla cura della malattia), versati ad enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenzialedal
datore di lavoro o dal dipendente, in conformità a disposizioni
di contratto o di accordo o diregolamento
aziendale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendente per unimporto
complessivamente non superiore a 7 milioni di lire. Eventuali contributi
versati ineccedenza
al predetto limite complessivo concorrono (soltanto per l'eccedenza)
a formare ilreddito
di lavoro dipendente;
3.
i contributi per previdenza complementare, salvo il disposto dell'articolo
18 del decretolegislativo
21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni (la deroga ha
effetto soltanto perquesto
tipo di contributi e non anche per quelli per assistenza sanitaria),
versati dal datore dilavoro
alle forme pensionistiche complementari di cui al predetto decreto
legislativo n. 124 del1993,
non concorrono, senza alcun limite, a formare il reddito del dipendente
(tuttavia, sonodeducibili
nella determinazione del reddito del datore di lavoro soltanto fino
al limite previstoper
la non concorrenza dei contributi versati allo stesso fine dal lavoratore
dipendente). Icontributi
diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, versati
dal lavoratore alleforme
pensionistiche complementari non concorrono a formare il reddito
per un importo nonsuperiore
al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come
base per ladeterminazione
del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che
le fontiistitutive
prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari
di quote del TFRalmeno
pari all'ammontare dei contributi versati, salvo, anche in questo
caso, quanto dispostodall'articolo
18 del medesimo decreto 21 aprile 1993, n. 124. Quest'ultima condizione
non siapplica
nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da
accordi tra lavoratori (cfr.per
questi contributi anche quanto precisato con circolare n. 235/E
del 1998, concernente laprevidenza
complementare);
4.
i contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, eccedentil'importo
del massimale annuo della base contributiva e pensionabile destinata
al finanziamentodelle
forme pensionistiche complementari, stabilito dal decreto legislativo
14 dicembre 1995, n.579,
non concorrono a formare il reddito.Nella
stessa circolare è stato precisato che la nuova disciplina comporta
l'obbligo di mantenerela
separazione con la gestione previdenziale (introdotta con la normativa
sulla previdenzacomplementare)
e di istituire, a carico di enti, fondi e casse che perseguono entrambe
le finalitàassistenziali,
gestioni e contabilità separate, al fine di distinguere nettamente
i contributi chevanno
ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sociale da
quelli che, invece, vanno adalimentare
prestazioni di carattere assistenziale sanitario, nonchè le conseguenti
erogazioni.Nella
medesima circolare è stato sottolineato che per i contributi per
assistenza socialefacoltativa,
cioè quelli che vanno ad alimentare una prestazione che risponde
a finalità fondateunicamente
sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato
di bisogno, non è statariprodotta
la previsione della non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendentee,
pertanto, gli stessi sono integralmente imponibili.Una
più attenta valutazione della problematica consente ora di fornire
ulteriori chiarimenti inmerito
ai contributi versati al Fasi, inquadrabili tra quelli per assistenza
sanitaria di cui alprecedente
punto 2, nonchè in merito a quelli di assistenza sociale e alle
prestazioni erogate agliiscritti.
L'esame delle problematiche relative ai contributi per assistenza
sociale permette anchedi
illustrare compiutamente la disciplina fiscale dei contributi versati
alle Casse Edili e delleprestazioni
da queste erogate agli iscritti.
2.1
Contributi versati al Fasi.
In
merito ai contributi per assistenza sanitaria versati al FASI si
precisa che gli stessi, in base alrelativo
Statuto, sono versati dalle imprese industriali per i dirigenti
in servizio e per quelli inpensione,
nonchè dagli iscritti al FASI. Le aziende industriali versano i
contributi per i dirigentiin
servizio iscritti al fondo e, poichè hanno dipendenti in servizio,
anche se non iscritti al FASI,sono
tenute a versare, altresì , i contributi per i dirigenti in pensione,
più precisamente tantequote
quanti sono i dirigenti alle dipendenze. Quindi, i contributi per
i pensionati, benchè versatiin
relazione al numero dei dirigenti in servizio, devono essere tenuti
distinti da quelli relativi aquesti
ultimi e il loro importo non rileva ai fini della verifica del limite
complessivo di 7 milionidel
dirigente in servizio.
2.2
Contributi per assistenza sociale.
Il
regime fiscale dei contributi per assistenza sociale, in assenza
di una specifica previsionenormativa,
deve essere desunto dai principi generali che presiedono alla determinazione
deiredditi
di lavoro dipendente. Pertanto i contributi per assistenza sociale
a carico del dipendente,non
riducono il reddito assoggettabile a tassazione in capo al dipendente,
mentre per quelliversati
dal datore di lavoro è necessario distinguere il titolo in base
al quale il versamento èeffettuato.
Se il versamento discende dall'adempimento di un obbligo derivante
da contratto,accordo
o regolamento aziendale, i contributi in questione sono da considerarsi
parte integrantedella
retribuzione e, quindi, concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente. Qualora,invece,
il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto
l'obbligo per ildatore
di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali, ad esempio,
l'integrazione deitrattamenti
pubblici, il datore di lavoro, che è obbligato al pagamento di dette
prestazioniassistenziali,
può liberamente scegliere di garantirsi una copertura economica
per tali pagamentiovvero
attendere l'evento e sopportarne interamente il carico. Nel primo
caso la stipula di unapolizza
assicurativa o l'iscrizione ad un ente o ad una cassa risponde ad
un interesse esclusivodel
datore di lavoro e l'eventuale pagamento del premio o dei contributi,
non costituendo elemento
retributivo, non deve concorrere a formare il reddito di lavoro
dipendente, mentreresta
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa o
di lavoro autonomo deldatore
di lavoro. È appena il caso di sottolineare, sempre ai fini della
determinazione del redditodel
datore di lavoro, che il successivo pagamento dei trattamenti assistenziali
in questione è perlo
stesso deducibile soltanto per la parte rimasta effettivamente a
suo carico.
2.3
Prestazioni erogate agli iscritti.
Nella
circolare n. 326/E del 1997 è stato precisato che il trattamento
fiscale delle erogazionieffettuate
dagli enti o dalle casse dovrà essere determinato autonomamente
in base ai principigenerali
che regolano l'imposizione sui redditi e, pertanto, dette prestazioni
sarannoassoggettabili
a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di
reddito previstenell'articolo
6 del TUIR. Conseguentemente, se la cassa di assistenza sociale
eroga unaindennità
risarcitoria derivante da invalidità permanente (totale o parziale)
o da morte, questanon
va assoggettata a tassazione ai sensi del citato articolo 6, comma
2, del TUIR; se corrisponde,
ad esempio, una indennità in caso di matrimonio, questa non va assoggettata
atassazione
in quanto non inquadrabile in una delle predette categorie di reddito;
se, invece, laprestazione
consiste in una indennità inquadrabile tra quelle sostitutive di
reddito, questa saràassoggettata
a tassazione con le stesse modalità previste per il reddito che
va a sostituire.Peraltro,
per evitare fenomeni di doppia imposizione, vietati dall'articolo
127 del TUIR,l'importo
dell'indennità sostitutiva di reddito di lavoro dipendente da assoggettare
a tassazionedeve
essere diminuito della quota di contributi assistenziali che, per
lo stesso periodo d'imposta,ha
concorso a formare il reddito imponibile del percettore.
1.
Contributi versati alle Casse edili e prestazioni erogate agli iscritti.
Nell'ambito
dei contributi assistenziali rientrano anche i versamenti effettuati
a favore delleCasse
edili. A tale riguardo va precisato che i contributi e i versamenti
alle Casse edili discendono
dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali
aderenti, chedeterminano
anche l'importo dei versamenti in base ad una percentuale massima
dellaretribuzione.
Pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per
legge. L'esistenzadi
alcune disposizioni che impongono al datore di lavoro di dimostrare
l'avvenuto pagamentoanche
dei contributi alla Cassa edile non è sufficiente per poter considerare
detti contributi"obbligatori
per legge", poichè si tratta di disposizioni, quali l'articolo
18, comma 7, della legge
19 marzo 1990, n. 55, e le altre di analogo contenuto (ad esempio,
quella per la ricostruzionedopo
il terremoto delle regioni Umbria e Marche), che impongono la dimostrazionedell'adempimento
degli obblighi contributivi previsti dalla legge o dai contratti,
ma noninquadrano
i contributi stessi tra quelli obbligatori per legge.La
circostanza che i contributi versati alla Cassa edile siano facoltativi
e che il loro versamentosia
previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta
prestazioni di tipoassistenziale,
sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico
del datore di lavoro,concorre
a formare interamente il reddito di lavoro dipendente, mentre la
quota che va adalimentare
prestazioni di tipo sanitario concorre a formare il reddito stesso
soltanto perl'eccedenza
rispetto al limite di sette milioni che è, invece, escluso da tassazione.Per
completezza di argomento va precisato che non costituiscono contributi
assistenziali e,pertanto,
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, i contributi
che il datore dilavoro
versa alle Casse edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute,
scarpe, etc.) e diprotezione
individuale, nonchè quelli per la formazione professionale, o quelli
per le spese digestione,
etc.. Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli
accantonamenti effettuatidai
datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio
e a dicembre) ai dipendentidella
tredicesima mensilità e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono
accantonate dopo aversubito
la trattenuta fiscale e previdenziale, nonchè per il pagamento dell'APE
ordinaria("Anzianità
Professionale Edile"), che matura quando in ciascun biennio
il lavoratore possa farvalere
almeno 2.100 ore, e dell'APE straordinaria (che è corrisposta al
momento dellacessazione
del rapporto di lavoro), che, invece, scontano le imposte al momento
del pagamento.Con
riferimento a tali indennità va precisato che l'APE ordinaria va
assoggettata a tassazioneordinaria,
mentre l'APE straordinaria, che è corrisposta alla cessazione del
rapporto di lavoro ailavoratori
che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità,
invalidità assoluta(100%),
oppure all'atto del decesso del lavoratore, è qualificata, ai sensi
dell'articolo 16, comma1,
lettera a), del TUIR, quale "altra indennità" corrisposta
in occasione della cessazione delservizio
ed è soggetta a tassazione separata con le regole dell'articolo
17, comma 2, dello stessotesto
unico. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione
al contenuto dellapresente
circolare.
|