Lavori pubblici
Adempimenti fiscali
Tutela dei dipendenti

 
Ministero delle Finanze circolare n.55
 

Roma, in data 04.03.99

Dipartimento Entrate

Chiarimenti in merito alla disciplina dei contributi assistenziali e dei contributiversati alle Casse Edili

1. Premessa.

Sono stati richiesti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai contributiassistenziali ed ai contributi versati alle Casse Edili.Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni al fine di garantire l'uniforme applicazionedelle relative disposizioni.

2. Contributi assistenziali.

Nella circolare n. 326/E del 1997 è stata illustrata la nuova disciplina dei contributi vigente aifini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.È stato chiarito, tra l'altro, che la nuova lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(TUIR) ha stabilito che:

1. i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore inottemperanza a disposizioni di legge, cioè quelli il cui mancato pagamento dà luogo a sanzionidirette o indirette, non concorrono, senza alcun limite, alla formazione del reddito;

2. i contributi per assistenza sanitaria (per tali s'intendono quelli che danno luogo ad erogazionirivolte alla cura della malattia), versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenzialedal datore di lavoro o dal dipendente, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o diregolamento aziendale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per unimporto complessivamente non superiore a 7 milioni di lire. Eventuali contributi versati ineccedenza al predetto limite complessivo concorrono (soltanto per l'eccedenza) a formare ilreddito di lavoro dipendente;

3. i contributi per previdenza complementare, salvo il disposto dell'articolo 18 del decretolegislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni (la deroga ha effetto soltanto perquesto tipo di contributi e non anche per quelli per assistenza sanitaria), versati dal datore dilavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al predetto decreto legislativo n. 124 del1993, non concorrono, senza alcun limite, a formare il reddito del dipendente (tuttavia, sonodeducibili nella determinazione del reddito del datore di lavoro soltanto fino al limite previstoper la non concorrenza dei contributi versati allo stesso fine dal lavoratore dipendente). Icontributi diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, versati dal lavoratore alleforme pensionistiche complementari non concorrono a formare il reddito per un importo nonsuperiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per ladeterminazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fontiistitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFRalmeno pari all'ammontare dei contributi versati, salvo, anche in questo caso, quanto dispostodall'articolo 18 del medesimo decreto 21 aprile 1993, n. 124. Quest'ultima condizione non siapplica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori (cfr.per questi contributi anche quanto precisato con circolare n. 235/E del 1998, concernente laprevidenza complementare);

4. i contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedentil'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile destinata al finanziamentodelle forme pensionistiche complementari, stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n.579, non concorrono a formare il reddito.Nella stessa circolare è stato precisato che la nuova disciplina comporta l'obbligo di mantenerela separazione con la gestione previdenziale (introdotta con la normativa sulla previdenzacomplementare) e di istituire, a carico di enti, fondi e casse che perseguono entrambe le finalitàassistenziali, gestioni e contabilità separate, al fine di distinguere nettamente i contributi chevanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sociale da quelli che, invece, vanno adalimentare prestazioni di carattere assistenziale sanitario, nonchè le conseguenti erogazioni.Nella medesima circolare è stato sottolineato che per i contributi per assistenza socialefacoltativa, cioè quelli che vanno ad alimentare una prestazione che risponde a finalità fondateunicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno, non è statariprodotta la previsione della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendentee, pertanto, gli stessi sono integralmente imponibili.Una più attenta valutazione della problematica consente ora di fornire ulteriori chiarimenti inmerito ai contributi versati al Fasi, inquadrabili tra quelli per assistenza sanitaria di cui alprecedente punto 2, nonchè in merito a quelli di assistenza sociale e alle prestazioni erogate agliiscritti. L'esame delle problematiche relative ai contributi per assistenza sociale permette anchedi illustrare compiutamente la disciplina fiscale dei contributi versati alle Casse Edili e delleprestazioni da queste erogate agli iscritti.

2.1 Contributi versati al Fasi.

In merito ai contributi per assistenza sanitaria versati al FASI si precisa che gli stessi, in base alrelativo Statuto, sono versati dalle imprese industriali per i dirigenti in servizio e per quelli inpensione, nonchè dagli iscritti al FASI. Le aziende industriali versano i contributi per i dirigentiin servizio iscritti al fondo e, poichè hanno dipendenti in servizio, anche se non iscritti al FASI,sono tenute a versare, altresì , i contributi per i dirigenti in pensione, più precisamente tantequote quanti sono i dirigenti alle dipendenze. Quindi, i contributi per i pensionati, benchè versatiin relazione al numero dei dirigenti in servizio, devono essere tenuti distinti da quelli relativi aquesti ultimi e il loro importo non rileva ai fini della verifica del limite complessivo di 7 milionidel dirigente in servizio.

2.2 Contributi per assistenza sociale.

Il regime fiscale dei contributi per assistenza sociale, in assenza di una specifica previsionenormativa, deve essere desunto dai principi generali che presiedono alla determinazione deiredditi di lavoro dipendente. Pertanto i contributi per assistenza sociale a carico del dipendente,non riducono il reddito assoggettabile a tassazione in capo al dipendente, mentre per quelliversati dal datore di lavoro è necessario distinguere il titolo in base al quale il versamento èeffettuato. Se il versamento discende dall'adempimento di un obbligo derivante da contratto,accordo o regolamento aziendale, i contributi in questione sono da considerarsi parte integrantedella retribuzione e, quindi, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Qualora,invece, il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per ildatore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali, ad esempio, l'integrazione deitrattamenti pubblici, il datore di lavoro, che è obbligato al pagamento di dette prestazioniassistenziali, può liberamente scegliere di garantirsi una copertura economica per tali pagamentiovvero attendere l'evento e sopportarne interamente il carico. Nel primo caso la stipula di unapolizza assicurativa o l'iscrizione ad un ente o ad una cassa risponde ad un interesse esclusivodel datore di lavoro e l'eventuale pagamento del premio o dei contributi, non costituendo elemento retributivo, non deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, mentreresta deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo deldatore di lavoro. È appena il caso di sottolineare, sempre ai fini della determinazione del redditodel datore di lavoro, che il successivo pagamento dei trattamenti assistenziali in questione è perlo stesso deducibile soltanto per la parte rimasta effettivamente a suo carico.

2.3 Prestazioni erogate agli iscritti.

Nella circolare n. 326/E del 1997 è stato precisato che il trattamento fiscale delle erogazionieffettuate dagli enti o dalle casse dovrà essere determinato autonomamente in base ai principigenerali che regolano l'imposizione sui redditi e, pertanto, dette prestazioni sarannoassoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previstenell'articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, se la cassa di assistenza sociale eroga unaindennità risarcitoria derivante da invalidità permanente (totale o parziale) o da morte, questanon va assoggettata a tassazione ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del TUIR; se corrisponde, ad esempio, una indennità in caso di matrimonio, questa non va assoggettata atassazione in quanto non inquadrabile in una delle predette categorie di reddito; se, invece, laprestazione consiste in una indennità inquadrabile tra quelle sostitutive di reddito, questa saràassoggettata a tassazione con le stesse modalità previste per il reddito che va a sostituire.Peraltro, per evitare fenomeni di doppia imposizione, vietati dall'articolo 127 del TUIR,l'importo dell'indennità sostitutiva di reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazionedeve essere diminuito della quota di contributi assistenziali che, per lo stesso periodo d'imposta,ha concorso a formare il reddito imponibile del percettore.

1. Contributi versati alle Casse edili e prestazioni erogate agli iscritti.

Nell'ambito dei contributi assistenziali rientrano anche i versamenti effettuati a favore delleCasse edili. A tale riguardo va precisato che i contributi e i versamenti alle Casse edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, chedeterminano anche l'importo dei versamenti in base ad una percentuale massima dellaretribuzione. Pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per legge. L'esistenzadi alcune disposizioni che impongono al datore di lavoro di dimostrare l'avvenuto pagamentoanche dei contributi alla Cassa edile non è sufficiente per poter considerare detti contributi"obbligatori per legge", poichè si tratta di disposizioni, quali l'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le altre di analogo contenuto (ad esempio, quella per la ricostruzionedopo il terremoto delle regioni Umbria e Marche), che impongono la dimostrazionedell'adempimento degli obblighi contributivi previsti dalla legge o dai contratti, ma noninquadrano i contributi stessi tra quelli obbligatori per legge.La circostanza che i contributi versati alla Cassa edile siano facoltativi e che il loro versamentosia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipoassistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro,concorre a formare interamente il reddito di lavoro dipendente, mentre la quota che va adalimentare prestazioni di tipo sanitario concorre a formare il reddito stesso soltanto perl'eccedenza rispetto al limite di sette milioni che è, invece, escluso da tassazione.Per completezza di argomento va precisato che non costituiscono contributi assistenziali e,pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, i contributi che il datore dilavoro versa alle Casse edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e diprotezione individuale, nonchè quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese digestione, etc.. Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli accantonamenti effettuatidai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendentidella tredicesima mensilità e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aversubito la trattenuta fiscale e previdenziale, nonchè per il pagamento dell'APE ordinaria("Anzianità Professionale Edile"), che matura quando in ciascun biennio il lavoratore possa farvalere almeno 2.100 ore, e dell'APE straordinaria (che è corrisposta al momento dellacessazione del rapporto di lavoro), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento.Con riferimento a tali indennità va precisato che l'APE ordinaria va assoggettata a tassazioneordinaria, mentre l'APE straordinaria, che è corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro ailavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità assoluta(100%), oppure all'atto del decesso del lavoratore, è qualificata, ai sensi dell'articolo 16, comma1, lettera a), del TUIR, quale "altra indennità" corrisposta in occasione della cessazione delservizio ed è soggetta a tassazione separata con le regole dell'articolo 17, comma 2, dello stessotesto unico. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto dellapresente circolare.