Oggetto: Appalti d'Opera Pubblica - Strumenti di tutela per i
dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore.
1.
Premessa
Si
avverte in maniera sempre più pressante la necessità di rendere
maggiormente incisiva ed efficace l’azione di vigilanza sul lavoro
negli appalti pubblici, anche in considerazione del fatto che tra
gli impegni normativi assunti dal Governo, dalle Regioni e dalle
Parti sociali, attraverso la redazione di Carta 2000, è contemplato,
tra gli altri, quello di assicurare standards di sicurezza elevati
nel settore degli appalti. La particolare attenzione, inoltre, per
il lavoro nei cantieri, mostrata di recente dal Governo attraverso
l’impegno assunto in sede di "Patto sociale per lo sviluppo
e l’occupazione", la formulazione di un disegno di legge presentato
di recente da questo Ministero e finalizzato a valorizzare il costo
della manodopera tra gli elementi di qualificazione del valore dell’appalto
(attraverso il riferimento al costo del lavoro per la determinazione
del costo delle gare d’appalto), inducono necessariamente a richiamare
l’attenzione di codesti uffici anche sulle problematiche relative
agli strumenti di tutela dei lavoratori, che l’ordinamento appresta
nel campo degli appalti di lavori pubblici.In particolare, ci si
riferisce alle norme concernenti i rapporti tra committente ed appaltatore
da un lato e tra appaltatore e subappaltatore dall’altro, sotto
i vari profili dell’osservanza dei contratti collettivi nazionali,
della materia contributiva nonché di quella concernente la sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Ciò
al fine di indirizzare l’intervento degli organi ispettivi verso
una duplice indagine che sia idonea:
-
da un lato, con riferimento al controllo del rapporto tra committente
ed appaltatore, a coinvolgere il committente stesso sia nelle tematiche
riguardanti la sicurezza, la regolarità contributiva e contrattuale
sia in quelle concernenti l’informazione che ai committenti stessi
va data in caso di accertata irregolarità;
-
dall’altro, in relazione al controllo del rapporto tra appaltatore
e subappaltatore, ad evidenziare il vincolo di solidarietà che astringe
entrambi, anche in forza dell'autorizzazione che il committente
deve rilasciare per l’esecuzione delle opere in subappalto.
Si
intende, in altre parole, richiamare l'attenzione di codeste Direzioni
Provinciali del lavoro - attraverso una ricognizione delle norme
disciplinanti la materia de qua - sulla possibilità, attribuita
al committente dall'ordinamento, di esperire azioni contrattuali
nei confronti dell'appaltatore qualora il medesimo si renda inadempiente
agli obblighi convenzionali in senso stretto, previdenziali, nonché
a quelli previsti in materia di sicurezza.
A
tal proposito, si evidenzia a codesti uffici periferici l'opportunità
di contribuire, attraverso apposite segnalazioni alle Amministrazioni
competenti (Enti committenti) - ferma restando la comunicazione
di reato all'autorità giudiziaria per i corrispondenti illeciti
penali -, all'attuazione della tutela operante sul piano strettamente
civilistico.
2.
Rapporto tra committente ed appaltatore
Occorre
richiamare in via preliminare e ai fini di una corretta applicazione
delle leggi riguardanti l’osservanza del CCNL, della materia contributiva
e della sicurezza sul lavoro, il D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063 (Approvazione
del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del
Ministero dei lavori pubblici), il quale, all’art.17, prevede che
nei contratti sarà stabilito di regola che l’appaltatore è obbligato
ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
L’art.19 prevede espressamente che l’appaltatore deve osservare
le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza
dei lavoratori.
L’art.36
della legge n. 300/70 dispone altresì che nei capitolati di appalto
attinenti all’esecuzione di opere pubbliche deve essere inserita
la clausola esplicita determinante l’obbligo per l’appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro della categoria e della zona. Il comma 2 della stessa
disposizione specifica ulteriormente che tale obbligo dovrà essere
osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle
opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore
beneficia delle agevolazioni finanziarie.
"Ogni
infrazione di detto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del
lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione
sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto.Questi
adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio,
e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione
del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto. "
Si
tratta, dunque, di norme che disciplinano le clausole relative alla
tutela dei lavoratori dal punto di vista fisico, previdenziale e
retributivo.
Ulteriori
obblighi a carico dell’impresa appaltatrice dei lavori, imposti
pur sempre nella prospettiva della tutela del lavoratore subordinato,
sono previsti dall’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale),
secondo cui l’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile
in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto.
Si
prevede poi l’obbligo a carico dell’impresa appaltatrice dei lavori
di provvedere alla trasmissione all’amministrazione o all’ente committente,
prima dell’inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, nonché l’obbligo di predisporre, sempre
prima dell’inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo
per la tutela fisica dei lavoratori, piani che dovranno essere messi
a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.
Il
D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (Attuazione della direttiva 89/440/CEE
in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici) prevede, poi, all’art.18, che può essere escluso dalla
procedura di appalto il concorrente che non sia in regola con gli
obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti
in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
o la legislazione dello Stato di residenza. L’amministrazione aggiudicatrice
deve chiedere agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura
di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione
della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
L’art.
17, L. 12 marzo 1999, n. 68, prevede infine l’obbligo per le imprese,
sia pubbliche che private, che partecipano a bandi per appalti pubblici
o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, di presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione
del legale rappresentante circa la regolare posizione rispetto alle
norme disciplinanti il lavoro dei disabili, accompagnata dalla certificazione
attestante il rispetto delle norme contenute nella stessa legge
n. 68/99, concernente i l diritto al lavoro dei disabili medesimi.
Da
quanto fin qui evidenziato emerge chiaramente come da più parti
scaturisca un'obbligazione ex lege del datore di lavoro-appaltatore
di provvedere al rispetto della normativa statale e collettiva posta
a tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
In
realtà, non appare infondato ritenere che lo stesso oggetto del
contratto d’appalto d’opera pubblica (oggetto inteso come contenuto
sostanziale del contratto, come ciò che le parti stabiliscono) risenta
necessariamente delle statuizioni normative dettate a tutela dei
lavoratori posti alle dipendenze dello stesso appaltatore.
Considerato
che i lavoratori rappresentano una costante ineliminabile nell’organizzazione
del lavoro di impresa, la normativa posta a loro tutela informa
di sé necessariamente lo stesso oggetto del contratto d’appalto
d’opera pubblica, a tal punto da contribuire alla sua stessa determinazione.
Gli
stessi principi di qualità, professionalità e correttezza di cui
all’art. 8 della L. n. 109/94, così come da ultimo modificata dalla
L. n. 415 del 1998, rappresentano un’ulteriore conferma di come
il contenuto del contratto d’appalto pubblico sia necessariamente
integrato dall’impianto normativo posto a tutela dei lavoratori:
vengono infatti annoverati tra i requisiti di qualificazione anche
quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili.
In
verità, la regolamentazione degli interessi contrattuali, oltre
che scaturire da ciò che le parti intendono realizzare conformemente
alla loro volontà, trae origine altresì dalle fonti di integrazione
del contratto medesimo.
L’art.
1374 c.c. dispone infatti che "il contratto obbliga le parti
non soltanto a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte
le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza,
secondo gli usi e l’equità."
Orbene
per ciò che più direttamente concerne il contratto d’appalto pubblico
sembra ragionevole ritenere che il medesimo obblighi le parti (appaltatore
e committente) non solo a quanto le stesse hanno stabilito ma altresì
a tutto ciò che ne consegue ex lege.
In
altre parole, l’appaltatore non solo è tenuto a realizzare, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
l’opera commissionata dal committente , ma è altresì obbligato ad
eseguirla nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
Di
talchè la violazione di queste ultime potrebbe integrare gli estremi
dell’inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze che ne
derivano sul piano giuridico, prima fra tutte la possibilità, per
il committente, di esperire un’azione di risoluzione del contratto
d’appalto (art.1453 c.c.), o quanto meno disporre una sospensione
obbligatoria dei lavori.
A
tal fine gli Uffici periferici addetti all’attività di vigilanza
avranno cura di segnalare prontamente alle amministrazioni appaltanti
l’inadempimento medesimo, cosicchè queste ultime potranno adottare
le opportune determinazioni al riguardo.
2.1.Violazione
delle norme previdenziali ed assistenziali
Qualora
nei capitolati d’appalto sia inserita la cosiddetta "clausola
sociale" - che prevede il diritto dell’ente appaltante di effettuare
una corrispondente trattenuta sui crediti dell’appaltatore ove quest’ultimo
risulti inadempiente agli obblighi previdenziali ed assistenziali
derivanti sia da leggi che da contratti collettivi - è da ritenersi
che ciò comporti una contrattualizzazione di obblighi legali, cosicché
all’inadempimento della clausola medesima conseguono gli effetti
giuridici di un inadempimento contrattuale. La "clausola sociale"
rende quindi direttamente obbligato l’appaltatore verso il committente.
Così
il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi sociali, integrando,
nel contempo, gli estremi di un inadempimento verso la committente,
conferisce a quest’ultima l’interesse ad agire contro la compagnia
assicuratrice che abbia rilasciato la polizza fideiussoria - di
cui all’art. 30 comma 2 L. n. 109/94 e succ. mod. - a garanzia dei
debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo.
Tale
tutela si pone a complemento della previsione contenuta nell’art.
19 comma 2 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Quest’ultima norma
prevede infatti che a garanzia degli obblighi dell’appaltatore -
di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione ed
assistenza dei lavoratori - l’amministrazione committente operi
una ritenuta dello 0,50 % sull’importo netto progressivo dei lavori,
e che la medesima paghi direttamente quanto dovuto agli enti previdenziali,
nel caso in cui non vi provveda l'appaltatore, prelevando dal fondo
formato con la citata ritenuta.
Quindi
il committente, ad avvenuta ultimazione dei lavori, dovrà chiedere
agli enti previdenziali ed assistenziali se l’appaltatore ha adempiuto
i propri obblighi in questa materia e, in caso contrario versare
ai medesimi, su loro specifica richiesta, le ritenute ex art. 19,
comma 2.
Si
evidenzia tuttavia che la norma da ultimo citata resterà in vigore
fino all’emanazione del Regolamento di cui all’art. 3 della L. n.
109/94, e successive modificazioni, essendo previsto all’art. 231
lettera i) del Regolamento medesimo l’espressa abrogazione di tutto
il D.P.R. n. 1063/62. Ciononostante, a garanzia del pagamento dei
contributi previdenziali, l’art 101, comma 3, del Regolamento in
parola pone, in sostituzione della ritenuta sull’importo netto progressivo
dei lavori, la cauzione definitiva sulla quale " le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi (…) per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza, e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere."
La
previsione appena riportata, per l’onnicomprensività che la caratterizza
- si riferisce infatti ad ogni tipo di violazione concernente norme
statali e collettive, in materia di sicurezza come di previdenza
e per ciò che concerne altresì il diritto alla retribuzione - può
essere riferita ad ogni ipotesi di comportamento illecito del datore
di lavoro che, riscontrato dal Servizio Ispettivo, sarà da questo
tempestivamente portato a conoscenza delle stazioni appaltanti onde
consentire alle medesime di svolgere la loro funzione sostitutiva
negli adempimenti cui sarebbe tenuto l’appaltatore medesimo.
A
ciò si aggiunga, inoltre, che lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici
ha fornito indirizzi precisi ai suoi uffici periferici, come risulta
dalla circolare emessa il 9 novembre 1948, n. 11907, affinché non
sia pagata la rata di saldo, da corrispondersi sul prezzo pattuito
per l’opera realizzata e risultante dal conto finale, se non nel
momento in cui gli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile come
si evince da una successiva circolare del Ministero dei LL. PP.
del 21 febbraio 1962, n.1229 - abbiano rilasciato apposita dichiarazione
liberatoria attestante la corretta effettuazione dei versamenti
contributivi, per i singoli lavoratori, in relazione allo specifico
cantiere.
In
riferimento alle ipotesi citate resta pertanto inteso che codeste
Direzioni provvederanno a segnalare gli inadempimenti, in parola,
alla stazione appaltante e agli enti previdenziali interessati per
le opportune determinazioni di competenza.
Con
successiva circolare del 22 giugno 1967, n. 1643, recante modifiche
alla precedente circolare del 1962 - in particolare per ciò che
concerne le clausole da inserire nelle lettere d’invito alle gare
d’appalto per l’esecuzione di opere pubbliche - il Ministero dei
Lavori Pubblici ha previsto un ulteriore strumento di tutela a favore
dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore. Si è stabilito, infatti,
che in caso di inottemperanza agli obblighi di dare applicazione
a tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali, edili ed affini, e negli accordi locali
integrativi dello stesso - inottemperanza accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall’"Ispettorato del Lavoro"
- la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa, e se
del caso, anche all’"Ispettorato" suddetto, l’inadempienza
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così
ricavate saranno accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra. Ciò al fine di consentire che il pagamento all’impresa
delle somme medesime non sia effettuato sino a quando dall’"Ispettorato"
non sia stato accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.
Presentando
la tutela fin qui descritta un campo di applicazione limitato comunque
ai lavoratori impiegati in opere di competenza del Ministero dei
Lavori Pubblici, il Ministero dell’Interno, con circolare del 20
settembre 1967, n. 22, ha diramato la circolare 22 giugno 1967,
n. 1643, ai suoi organi periferici incaricando questi ultimi di
estenderla a loro volta agli Enti locali affinché le stesse disposizioni,
contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP., fossero osservate
anche negli appalti di loro competenza. Si è assistito in tal modo
ad un ampliamento della portata estensiva delle disposizioni di
cui all’art. 17 del Capitolato Generale d’appalto per le opere di
competenza del Ministero dei LL. PP., tanto da trovare applicazione,
conformemente alle specificazioni di cui alla circolare citata,
anche per le opere di competenza degli enti locali.
Successivamente,
con l'art. 36 della L. n. 300 del 1970 si è provveduto ad una riformulazione
dell’obbligo in esame con la realizzazione di due ulteriori effetti
utili: da un lato all’obbligo di applicare i C.C.N.L. è stato giustapposto
quello di farli applicare (con implicito riferimento all’eventuale
subappalto); dall’altro la norma è stata formulata senza alcun limite
di riferimento quanto al campo di applicazione.
Qualora,
inoltre, ai sensi del terzo comma dell’articolo citato, l’appaltatore
contravvenga all’obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi - previsione,
questa, che attraverso un’interpretazione estensiva può essere riferita
ad ogni violazione di norme collettive anche in materia previdenziale
ed assistenziale - le amministrazioni appaltanti possono spingersi
fino all’esclusione dell’appaltatore da qualsiasi appalto per un
tempo fino a cinque anni.
Sostanzialmente,
l’Amministrazione godrà di discrezionalità nella scelta della sanzione,
sino a poter adottare la più drastica misura dell’esclusione dagli
appalti indetti per un periodo fino a cinque anni. In verità, la
norma non rappresenta una novità assoluta per il sistema, la statuizione
in essa contenuta trova infatti il suo antecedente prossimo nell'art.
34 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 riformulato dall'art. 35 del
D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 ( Testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno). L’art. citato seppur con un campo di applicazione
limitato agli appalti del Mezzogiorno presenta in verità una portata
più ampia rispetto all’art. 36 dello Statuto dei Lavoratori; esso,
infatti, prevede la stessa sanzione della norma da ultimo citata
non solo nel caso di inosservanza dei contratti collettivi, ma anche
per ogni ipotesi di violazione della legislazione sul lavoro.
A
complemento della normativa richiamata si giustappone altresì la
previsione contenuta nell’art. 3 comma 8 lettera b), del D.Lgs.
n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, prevedente l’obbligo
per il committente, o il responsabile dei lavori, di richiedere
" (..) alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinta per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti."
2.2.
Inadempimento contrattuale - mancata corresponsione della retribuzione
Con
specifico riferimento all’obbligo dell’appaltatore di corrispondere
ai lavoratori la retribuzione pattuita in misura non inferiore a
quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro -
obbligo già sancito dall’art. 18, comma 7, L. 19 marzo 1990, n.
55 - l’Amministrazione potrebbe, avvalendosi del disposto di cui
all’art. 340 della legge fondamentale sui lavori pubblici (L. 2248/1865,
all. F), disporre la rescissione del contratto per la frode e la
grave negligenza di cui si sia reso responsabile l’appaltatore contravvenendo
agli obblighi e alle condizioni stipulate. Resta inteso, pertanto,
che anche a tal fine si renderebbe opportuna una segnalazione del
Servizio Ispettivo all’Amministrazione appaltante volta ad evidenziare
la soluzione prospettata.
Sempre
allo stesso fine, di non minore portata è la tutela apprestata ai
dipendenti dell’appaltatore - che subiscano un ritardo, debitamente
accertato, nel pagamento delle retribuzioni - dall’art. 17 comma
2 del D.P.R. n. 1063/62, che prevede la facoltà dell’Amministrazione
appaltante di pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate con le
somme dovute all’appaltatore. Anche in questo caso, tuttavia, come
per il citato art. 19 del medesimo D.P.R., l’abrogazione operata
dall’emanando Regolamento comporterà il venir meno della descritta
tutela, in sostituzione della quale potrà invocarsi il disposto
dell’art. 101 comma 3 del Regolamento medesimo che, come sopra evidenziato,
consente, alle stazioni appaltanti di valersi della cauzione definitiva
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore in
adempimento degli obblighi legali e collettivi a tutela dei lavoratori.
La
formulazione della norma, che accorda alla stazione appaltante il
diritto di valersi della cauzione definitiva, reca con sé un’implicazione
necessaria: intanto è riconosciuto un diritto di valersi sulla cauzione
definitiva in quanto sussiste l’obbligo per l’amministrazione appaltante
di sostituirsi all’appaltatore nel pagamento e delle retribuzioni
dovute ai dipendenti e delle somme da versare agli enti previdenziali
nonché di quant’altro sia necessario alla tutela dei lavoratori
in ogni sua forma.
Pertanto
l'abrogazione del D.P.R. n. 1063/62 non comporta anche il venir
meno della tutela descritta, essendo la medesima recuperata attraverso
la, seppur implicita, previsione contenuta all'art. 101, comma 3,
del Regolamento citato.
2.3.Sicurezza
sui luoghi di lavoro
Venendo
infine all’individuazione della normativa di riferimento per ciò
che concerne la sicurezza negli appalti si richiama l’attenzione
sulla legge 19 marzo 1990, n. 55 nonché sul D.Lgs. n. 494/96, da
ultimo modificato dal D.Lgs. n. 528/99, nonché l’art. 7 del D.Lgs.
n. 626/94.
L’art.
18, comma 8, della L. n. 55/90 - unica norma contenuta nel decreto
riferita alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri - presenta tuttavia
un campo di applicazione privo dei limiti posti invece al campo
applicativo del D.Lgs. 494/96, e successive modificazioni.
Quest’ultimo
infatti è riferito ai soli cantieri temporanei o mobili di cui all’art.
2 lettera a), vale a dire a "qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato
I " del medesimo decreto.
Ma
le novità di rilievo per ciò che concerne la sicurezza nei cantieri
derivano dall'art. 31 della L. n. 109/94, così come modificato dalla
legge n. 415/98.
Il
piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi
del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, - come anche il piano di sicurezza
sostitutivo di quello previsto ai sensi dell'ultimo decreto citato
- sono parte integrante del contratto d'appalto, ai sensi dell'art.
31, comma 2, della L. n. 109/94, come modificato dalla legge n.
415/98; i relativi oneri vanno evidenziati nel bando di gara e non
sono soggetti a ribasso d'asta.
Le
gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.
La
loro mancanza determina, invece, la nullità dei contratti d’appalto
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
da emanarsi ai sensi dell’art. 31, comma 1, cit., in materia di
sicurezza nei cantieri edili. Determina l'annullabilità, invece,
la mancanza del Piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 31, comma 1 bis,
lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ. mod.)
Stante,
inoltre, la determinazione n.12/99 del 15 dicembre 1999, dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici:
"
1. la mancata emanazione del regolamento governativo in materia
di piani di sicurezza nei cantieri, di cui all'art. 31, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (legge
quadro sui lavori pubblici), non esclude l'immediata vigenza delle
norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali
risultanti dalle condizioni contenute nella legge 18 novembre 1998,
n. 415.
"
2. Fermi restando , pertanto, per il periodo antecedente, gli obblighi
in materia di sicurezza imposti dalla normativa al momento vigente,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della indicata legge
18 novembre 1998, n. 415, le amministrazioni appaltanti hanno l'obbligo
di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani di
sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta."
3.
Rapporto tra appaltatore e subappaltatore
Il
subappalto, come del resto ogni altro subcontratto, può essere definito
come il contratto mediante il quale una parte reimpiega nei confronti
di un terzo la posizione che gli deriva dal contratto di appalto,
o genericamente dal contratto base.
Il
subappalto riproduce lo stesso tipo di operazione economica del
contratto di appalto (contratto base), ma la parte assume col terzo
il ruolo inverso a quello che egli ha in tale contratto: l’appaltatore
che subappalta l’opera diviene committente, seppure non ai sensi
del D.Lgs. n.494/96 e successive modifiche.
Si
verifica quindi che al contratto base si aggiunge un nuovo contratto
che ha per oggetto posizioni giuridiche derivanti dal primo.
L’affidamento
in subappalto, nel campo delle opere pubbliche , come è noto, è
sottoposto ad una serie di condizioni, indicate nell’art. 18 comma
3, della L. n. 55/90, così come modificato dalla L. n. 415/98, che
si risolvono nei seguenti adempimenti:
1.
"che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel
caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
o concedere in cottimo;
2.
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3.
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di cui al numero 4) [del medesimo comma ];
(omissis)
"
E’
necessario poi che l’Amministrazione fornisca una specifica autorizzazione
(ex art. 18, comma 9, L. n. 55/90 ) a subappaltare, anche se tale
autorizzazione può configurarsi come atto dovuto non soggetto a
valutazioni discrezionali, in quanto assoggettata alla regola del
silenzio assenso: l’amministrazione appaltante, infatti, deve provvedere
al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni, trascorso tale
termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione s’intende
comunque rilasciata.
Orbene
è proprio la previsione di detta autorizzazione che nell’economia
dei rapporti giuridici intercorrenti tra committente e subappaltatore
riveste un ruolo di centrale importanza; essa funge infatti da presupposto
giuridico di responsabilità per la committente medesima in ordine
alle obbligazioni che ricadono sul subappaltatore relativamente
al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti.
Infatti
l'autorizzazione da un lato e la subderivazione del contratto dall’altro
assurgono entrambe ad elementi imprescindibili per un’adeguata tutela
dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore, potendo godere i medesimi
nel primo caso della posizione di responsabilità dell’amministrazione
committente - generata dall’autorizzazione al subappalto - e nel
secondo caso della responsabilità solidale dell’appaltatore- subappaltante,
da più norme stabilita.
L’autorizzazione
rilasciata dall’Amministrazione committente consente infatti di
superare la terzietà della posizione rivestita dal subappaltatore,
di talchè sembra fondato poter ritenere che - alla stessa stregua
delle azioni dirette riconosciute dalla nostra legislazione in capo
al committente nei confronti del subcontraente, in altre specie
di subcontratto - ogni stazione appaltante possa esercitare gli
stessi poteri ad essa attribuiti nei confronti dell’appaltatore
(per la tutela dei lavoratori dipendenti) anche verso il subappaltatore
medesimo.
Resta
comunque inteso, infine, che delle obbligazioni del subappaltatore,
di rispettare la normativa contrattuale, nell’ambito del cantiere
in cui si eseguono i lavori, è comunque obbligato anche l’appaltatore-subappaltante,
visto il riferimento contenuto nell’art. 36, L. n. 300/70, all’obbligo
di "applicare" e "far applicare" nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi.
Ma
la piena equiparazione - per quanto riguarda il trattamento economico,
normativo e la sicurezza sul lavoro - fra dipendenti dell’appaltatore
e del subappaltatore è sancita dall’art. 18 L. n. 55/90, che prevede
espressamente una responsabilità solidale dell’appaltatore circa
l’osservanza delle norme collettive da parte del subappaltatore,
responsabilità posta a fondamento di un’azione diretta del dipendente
(del subappaltatore) verso l’appaltatore medesimo (Circolare del
Ministero dei LL. PP. 06.04.1990 n. 1118/U.L.).
4.
Indicazioni operative
-
Qualora si verifichi un inadempimento contrattuale dell’appaltatore
relativamente al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti,
sarà cura di codeste Direzioni - oltre che irrogare le sanzioni
previste per i corrispondenti illeciti - provvedere a segnalare
detto inadempimento alle stazioni appaltanti affinchè le medesime
possano procedere ad intentare l’azione di rescissione del contratto
(ex art. 340, L. n. 2248/1865, all. F) per la frode e la grave negligenza
di cui si sia reso responsabile l’appaltatore contravvenendo agli
obblighi e alle condizioni stipulate.
La
tempestiva comunicazione consentirà altresì alle Amministrazioni
appaltanti di pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate con le
somme dovute all’appaltatore (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 1063/62),
o comunque utilizzando la cauzione definitiva, così come prevede
l’emanando Regolamento.
-
Nel caso in cui l’illecito perpetrato dall’appaltatore a danno dei
lavoratori riguardi invece la violazione delle norme previdenziali
ed assistenziali, occorrerà distinguere a seconda che nel contratto
d’appalto sia inserita o meno la cosiddetta clausola sociale.
Ferme
restando le sanzioni previste per gli illeciti commessi nella materia
previdenziale, nel primo caso, verificandosi una contrattualizzazione
di obblighi legali, l’amministrazione appaltante sarà opportunamente
informata da codeste Direzioni perché, operando una trattenuta sui
crediti dell’appaltatore o agendo direttamente verso l’eventuale
fideiussore, provveda direttamente a pagare agli enti previdenziali
quanto dovuto dall’appaltatore.
Nel
secondo caso resta inteso che codeste Direzioni provvederanno comunque
a comunicare alla stazione appaltante l’omesso versamento dei contributi
affinchè la medesima provveda, tramite le somme accantonate con
la ritenuta dello 0, 50 % e con quelle costituenti la cauzione definitiva
quando entrerà a regime il Regolamento emanando, direttamente al
versamento dei contributi.
Conformemente
alle previsioni contenute nelle citate circolari del Ministero LL.
PP., il Servizio Ispettivo di codeste Direzioni verificherà che
gli enti previdenziali (compresa la Cassa Edile) abbiano rilasciato
apposita dichiarazione liberatoria attestante la corretta effettuazione
dei versamenti contributivi, quindi a darne comunicazione alla stazione
appaltante per il pagamento delle eventuali somme trattenute a garanzia
(20 % sui pagamenti in acconto), se i lavori erano in corso di esecuzione,
o per il pagamento del saldo se i lavori erano ultimati.
La
mancata osservanza della normativa previdenziale sarà oggetto di
apposita comunicazione alla stazione appaltante onde consentire
alla medesima di adottare anche l’eventuale provvedimento di esclusione
dell’appaltatore da qualsiasi appalto per un tempo fino a cinque
anni.
Resta
inteso che le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate
anche nell'ipotesi in cui le violazioni siano state commesse dal
subappaltatore, nel qual caso la responsabilità ricadrà comunque
sull’appaltatore-subappaltante, stante il disposto dell’art.36 L.
n. 300/70 e considerata altresì la responsabilità solidale sancita
dall’art. 18 L. n. 55/90. In tale ultima ipotesi (inosservanza delle
norme collettive da parte del subappaltatore), è d’uopo portare
a conoscenza lo stesso dipendente del subappaltatore dell’esistenza
di un’azione diretta nei confronti dell’appaltatore medesimo.
Per
quanto riguarda le norme poste a salvaguardia della sicurezza dei
lavoratori nei cantieri - ferme restando le sanzioni penali di cui
all'art. 20 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dall'art 16 del
D.Lgs. n. 528/99, nonché la previsione di cui all'art. 22 del D.Lgs.
n. 494/96, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 528/99 - le
verifiche di pertinenza degli Ispettori saranno essenzialmente finalizzate,
da un lato, ad accertare la sussistenza del Piano di sicurezza e
di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96,
e di quello sostitutivo, quando il primo non è previsto dal D.Lgs.
da ultimo citato, nonché del Piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (art. 31, comma 1bis,
lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ. mod.); dall'altro a verificare
il rispetto e la costante applicazione dei medesimi.
Nel
primo caso, verificatane l’inesistenza, si provvederà a darne tempestiva
comunicazione all’Amministrazione appaltante perché la stessa esperisca
l’azione di nullità del contratto d’appalto stipulato dopo l’entrata
in vigore del Regolamento di cui all’art. 31, comma 1, L. n. 109/94
e succ. mod., (così come previsto dallo stesso art. 31 cit.) o di
annullamento nel caso manchi il piano operativo di sicurezza; nella
seconda ipotesi e ove le imprese non abbiano prontamente dato attuazione
alle prescrizioni impartite dagli Ispettori in applicazione del
D.Lgs. n.758/94, gli Ispettori cureranno lo stesso adempimento,
onde consentire alla stazione appaltante di esperire, invece, le
azioni di sospensione dei lavori o allontanamento delle imprese
o l’azione di risoluzione del contratto, previa costituzione in
mora degli interessati.
Si
confida nella piena osservanza dei contenuti della presente circolare
da parte di codeste Direzioni, ferma restando la possibilità di
fornire eventuali suggerimenti e segnalare difficoltà di ordine
operativo.
Si
raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto
il personale ispettivo interessato.
Si
invitano, da ultimo, codeste Direzioni a comunicare entro il mese
successivo a ciascun semestre l'esito dell'azione svolta, secondo
le indicazioni riportate nell'allegato prospetto.
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