1) All'operaio che in un biennio abbia maturato
l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni
territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno
successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione
disciplinata dal presente Regolamento.
2) L'operaio matura l'anzianità
professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere
almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro
ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per
malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro
per infortunio o malattia professionale indennizzate
dall'INAIL. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno
precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata
dalla Cassa Edile in occasione del 1 maggio.
3) La prestazione per l'anzianità
professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in
relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia
percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando
gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore
di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna
categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno
del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:
Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio
Importo orario
Maggio 2000
Operaio 4 livello
Operaio specializzato
Operaio
qualificato
Operaio comune
1 e 2 erogazione 256,12 237,82
214,04 182,94
3 e 4 erogazione 512,24 475,65 428,09 365,89
5 e
6 erogazione 768,36 713,48 642,12 548,82
7 e 8 erogazione
1.024,49 951,31 856,16 731,78 9
succ erogazione 1.280,59
1.189,12 1.070,21 914,72.
I suddetti importi orari sono stati
definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo
interconfederale 23 luglio 1993. Nel caso di operai per i
quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre
non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al
paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito
di cui al paragr. 2, la prestazione è calcolata applicando
l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata
registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di
cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale
lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito
nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo
previsto per la terza erogazione, sempreché l'operaio
interessato abbia già percepito almeno due erogazioni. La
Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento
dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio
ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre
Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché
provvedano a