Allegato C   C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 30 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Allegato C   C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Regolamento dell'anzianità professionale edile

1)  All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.

2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1 maggio.

3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:

Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio
Importo orario Maggio 2000
Operaio 4 livello
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
1 e 2 erogazione 256,12 237,82 214,04 182,94
3 e 4 erogazione 512,24 475,65 428,09 365,89
5 e 6 erogazione 768,36 713,48 642,12 548,82
7 e 8 erogazione 1.024,49 951,31 856,16 731,78 9
succ erogazione 1.280,59 1.189,12 1.070,21 914,72.
I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo interconfederale 23 luglio 1993. Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragr. 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, sempreché l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni. La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a