Allegato C   C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 30 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Art. 30 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Anzianità Professionale Edile Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale edile. Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l’erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 18.