Allegato L    C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 27 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 28 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Allegato L C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio

1. Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall’impresa all’operaio ai sensi degli artt. 27 e 28 del C.c.n.l. è portato in deduzione di quanto dovuto dall’impresa medesima alla Cassa Edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.
Se nel trimestre solare scaduto prima dell’evento risultino denunciate per l’operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, la deduzione spetta per il trattamento calcolato applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificata al quinto comma dell’art. 27 e al sesto comma dell’art. 28 i coefficienti seguenti.

Malattia:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 7 giorni: 0,500;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14 giorni: 1,000;
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,330;
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,107;
e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,500.

Per gli apprendisti, il coefficiente per le giornate non indennizzate dall’INPS è pari a 0,500.

Infortunio e malattia professionale:
a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,234;
b) dal 91° giorno poi: 0,045.
Agli effetti del secondo comma si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell’impresa e le ore di sosta con richiesta dell’intervento della Cassa integrazione guadagni.
Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta.
Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolato come indicato al secondo comma, è restituito o conguagliato all’impresa per intero.
La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa Edile a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Cassa stessa in tempi brevi, secondo le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.
Le parti si riservano di verificare entro un anno dalla stipula del presente protocollo le risultanze della disciplina di cui sopra e di adottare le decisioni conseguenti.

2. La normativa contenuta nell’allegato N al C.c.n.l. 5 luglio 1995 cessa di avere efficacia alla data del 30 settembre 2000.
Letto, confermato e sottoscritto.