Allegato L    C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 27 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 28 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Art. 27 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Trattamento in caso di malattia

In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all’art. 34. Ove l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell’art. 34, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza di malattia agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come
sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 7 giorni: 0,5495;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14 giorni: 1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795;
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565;
e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.

Per gli apprendisti, il coefficiente per le giornate non indennizzate dall’INPS è pari a 0,5495.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall’INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell’INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 99 – nel mese di calendario precedente l’inizio della malattia il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all’art. 19 nella misura del 18,5% lordo, salvo l’ipotesi di cui all’undicesimo comma dello stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 7 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui articolo 5, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio.
Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal quattordicesimo comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 27 del C.c.n.l. 5 luglio 1995.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che – come risulta anche dai criteri di calcolo allegati all’accordo nazionale
del 22 novembre 1988 – la quota di gratifica natalizia maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell’impresa esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
Le parti si danno altresì atto che il periodo di conservazione del posto di nove mesi consecutivi di cui al primo comma del presente articolo si intende definito in 270 giorni di calendario.