Trattamento
in caso di malattia
In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione
dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa
malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la malattia,
debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio
ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento
economico di cui all’art. 34. Ove l’impresa non proceda al licenziamento,
il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli
effetti del preavviso.
L’operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto,
oltre al trattamento economico a norma dell’art. 34, alla conservazione
del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti
assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti
l’assistenza di malattia agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti
della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta
ad erogare mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico
giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote
orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di
paga base, dall’elemento economico territoriale, dalla indennità
territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per
il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell’orario
contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante
l’assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando
alla retribuzione oraria come sopra
specificata i coefficienti seguenti:
a)
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 7 giorni:
0,5495;
b)
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14 giorni:
1,0495;
c)
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795;
d)
dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS:
0,1565;
e)
dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS:
0,5495.
Sono
fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro
complesso, in atto nelle singole circoscrizioni
alla data del 22 luglio 1979.
Per
gli apprendisti, il coefficiente per le giornate non indennizzate
dall’INPS è pari a 0,5495.
Per
gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia per i quali valgono i minimi
di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato
A) al presente contratto, le quote
orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione
oraria, gli stessi coefficienti
individuati nel sesto comma.
Il
trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto
dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana escluse le
festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale
come tale riconosciuta dall’INPS, vale ai fini dei coefficienti
da applicare la normativa dell’INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento
economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote
orarie di cui al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero
risultanti dalla divisione per sei dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti
disciplinari di cui all’art. 99 – nel mese di calendario precedente
l’inizio della malattia il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio
a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni
ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma
il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso
di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale
di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa entro i limiti
della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta
ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all’art.
19 nella misura del 18,5% lordo, salvo l’ipotesi di cui all’undicesimo
comma dello stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata
non superiore a 7 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95%
di cui articolo 5, è erogata per intero direttamente dall’impresa
all’operaio.
Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal quattordicesimo
comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge.
Norma transitoria
Sino
alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute
nell’articolo 27 del C.c.n.l.
5 luglio 1995.
Dichiarazione
a verbale
Le
parti si danno atto che – come risulta anche dai criteri di calcolo
allegati all’accordo nazionale
del
22 novembre 1988 – la quota di gratifica natalizia maturata dal
lavoratore in malattia è a carico dell’impresa
esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata
in forza di disposizioni
legislative.
Le
parti si danno altresì atto che il periodo di conservazione del
posto di nove mesi consecutivi di cui
al primo comma del presente articolo si intende definito in 270
giorni di calendario.
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