Allegato L    C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 27 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 28 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Art. 28 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

In caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di dodici mesi consecutivi.
In caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la infermità conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all’art. 34.
L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell’art. 34.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per infortunio o per malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 99 - nel mese di calendario precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all’ottavo comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuale di cui all’art. 19 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l’ipotesi di cui all’undicesimo comma dello stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per infortunio o malattia professionale, compreso il giorno dell’infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all’art. 5, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio. Ove, invece, l’infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio.

Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute nell’art. 28 del C.c.n.l. 5 luglio 1995.