Trattamento
in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
In
caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha diritto
alla conservazione del posto per un
periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.
Nel caso di più malattie o ricaduta
nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo
complessivo di nove mesi nell’arco di dodici mesi consecutivi.
In
caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha diritto
alla conservazione del posto fino a quando
dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto
all’operaio medesimo di attendere
al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato
definitivo di abilitazione alla
ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso
tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la infermità conseguente
all’infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata,
non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla
indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico
di cui all’art. 34.
L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale
in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto
fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A
guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto
per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà
senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire
il trattamento economico spettante a norma dell’art. 34.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia
professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle
norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o malattia
professionale agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale,
l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al
presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non
in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che
risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione
costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale,
dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza,
per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario
contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante
l’assenza per infortunio o per malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando
alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa
o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui
alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto,
le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando
alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel
settimo comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto
dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL
comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento
economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di
cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere
risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti
disciplinari di cui all’art. 99 - nel mese di calendario precedente
l’inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento
dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione
è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli
operai di cui all’ottavo comma il trattamento dovuto dall’impresa
è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e
di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora
di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale,
l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuale di
cui all’art. 19 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva
l’ipotesi di cui all’undicesimo comma dello stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per infortunio o malattia
professionale, compreso il giorno dell’infortunio, la percentuale
del 4,95% per i riposi annui di cui all’art. 5, è erogata per intero
direttamente dall’impresa all’operaio. Ove, invece, l’infortunio
sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante
il periodo di prova l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo
di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro
30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto
il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il
periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio.
Norma transitoria
Sino
alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute
nell’art. 28 del C.c.n.l. 5
luglio 1995.
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