Accordo Nazionale del 12 dicembre 1977
Art.15 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 37 C.C.N.L del 29 gennaio 2000
Art. 39 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Art.15 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti

Restano ferme le norme di legge che regolano l’appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
(Omissis)
b) L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’art.39 dello stesso.
L’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
(Omissis)