Accordo Nazionale 12 del dicembre 1977
Art.15 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 37 C.C.N.L del 29 gennaio 2000
Art. 39 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Art. 39 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

accordi locali

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo.
In conformità all’intesa Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti e’ demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002 e con validità quadriennale:

a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 21;
d) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002, dell’elemento economico territoriale, secondo i criteri indicati nei commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente articolo;
e) alle attuazioni di cui all’art. 19;
f) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali e’ applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 22;
g) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
h) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.

L’elemento economico di cui alla lettera d) sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

– numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
– numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
– numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
– numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
– attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
– prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.
L’elemento economico di cui alla lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sarà rinegoziato in sede locale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2001.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto medesimo, per consentire l’apertura delle trattative nei successivi 30 giorni. Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall’apertura delle trattative.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:

1) alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile, ai sensi dell’art. 30;
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell’art. 37 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
3) all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
5) all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 92;
6) alle determinazioni di cui all’art. 38, relativo alle quote sindacali.
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Dichiarazione a verbale
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero
intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.