Accordo Nazionale del 12 dicembre 1977
Art.15 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000
Art. 37 C.C.N.L del 29 gennaio 2000
Art. 39 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

Art. 37 C.C.N.L. del 29 gennaio 2000

casse edili

a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l’Ance e la Fe.N.E.A.L. – U.I.L. la F.I.L.C.A. – C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.

L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.
Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse Edili accertate dall’organismo paritetico di cui al punto d) del presente articolo.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

La Cassa Edile è amministrata da un Comitato di Gestione nominato in misura paritetica dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, dall’altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l’automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
L’esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

I bilanci delle Casse Edili debbono essere approvati entro sei mesi dalla scadenza dell’esercizio e cioè entro il 31 marzo dell’anno successivo. I bilanci consuntivi – situazione patrimoniale e conto economico – predisposti secondo lo schema unico adottato con l’accordo nazionale 18 luglio 1988, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio sindacale, corredati dalle schede statistiche approvate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili , debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, nonché alla Commissione nazionale per le Casse Edili per le conseguenti verifiche di conformità.
Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.
In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al comma diciannovesimo, i bilanci ed i relativi allegati sono acquisiti direttamente dalla Commissione nazionale paritetica.
Le schede statistiche sono messe a disposizione dell’Osservatorio nazionale e degli altri Organismi a gestione paritetica.

b) Con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 110, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

c) Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
Dal 1° ottobre 2000 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.

L’importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato – unitamente all’importo a proprio carico – alla Cassa Edile con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al sesto comma della lettera a) del presente articolo.
Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all’ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori.
La Cassa Edile provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
In conformità a quanto stabilito per le quote nazionali di adesione contrattuale, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a) possono prevedere l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai.

L’importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.
Il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alla Associazione territoriale aderente all’ANCE; il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni territoriali dei lavoratori.

Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 37 del C.c.n.l. 5 luglio 1995 e nell’accordo nazionale 10 febbraio 1999.

d) Le funzioni nazionali di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente – Commissione nazionale per le Casse Edili – costituito tra le Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a).
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:

– la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse Edili;
– la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle Casse Edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di Gestione delle Casse Edili;
– la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse Edili;
– la predisposizione di uno schema unico di regolamento dell’attività delle Casse Edili, da portare all’approvazione delle parti nazionali sottoscritte;
– l’esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
– la proposizione alle parti nazionali sottoscritte, alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
– la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle Casse Edili;
– la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse Edili.

Le parti riaffermano l’importanza del ruolo delle Casse Edili nel sistema contrattuale del settore, ed a tal fine ritengono necessario il potenziamento dell’attività della Commissione nazionale paritetica, in particolare per le funzioni di controllo e coordinamento.
La commissione perseguirà in via prioritaria i seguenti obiettivi:

1) verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:

– realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse;
– concentrare la spesa sugli interventi più validi;
– determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;

2) adozione per i bilanci delle Casse Edili e dei relativi piani dei conti di uno schema predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili. Le Casse Edili sono tenute ad applicare il suddetto schema e a trasmettere immediatamente alla Commissione nazionale i bilanci approvati con riferimento all’esercizio finanziario scaduto il 30 settembre dell’anno precedente per le conseguenti verifiche di conformità;

3) – attuazione entro il 30 giugno 2000 di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;

– predisposizione entro il 30 aprile 2000 di modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il termine del 31 maggio 2000. e) Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in materia di prestazioni, le singole Casse Edili possono sottoporre alla Commissione nazionale paritetica questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.
Nelle materie definite dal contratto nazionale, le soluzioni interpretative date dalla Commissione nazionale, sono vincolanti per le Casse Edili.

f) La disciplina degli Statuti delle Casse Edili è contenuta nell’allegato E al C.c.n.l. 5 luglio 1995 e nell’accordo nazionale 12 dicembre 1977.
Le parti sono impegnate a procedere alla definizione dello schema nazionale di Statuto delle Casse Edili, sulla base di quanto previsto nell’allegato E al presente contratto.

g) Le parti convengono che per le attività promozionali e di procedure amministrative per la gestione del Fondo di previdenza complementare sarà utilizzato il sistema delle Casse Edili, secondo criteri e modalità che le parti medesime si riservano di definire.